Milleproroghe 2026 e RENTRI: ciò che le imprese devono sapere

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, comunemente noto come Milleproroghe 2026, è stato convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio e entrata in vigore il 1° marzo 2026. Questo provvedimento normativo annuale, largamente atteso dal mondo produttivo e amministrativo, interviene su numerose scadenze e adempimenti nei più diversi settori, introducendo differimenti tecnici e proroghe che impattano direttamente sull’operatività delle imprese italiane.

In questo articolo analizziamo in dettaglio le disposizioni di rilievo relative al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, con un focus su quali modifiche normative sono state introdotte dal Milleproroghe 2026 e come questi cambiamenti influenzano concretamente l’attività delle aziende alle quali la sua applicazione è obbligatoria.

Cos’è il RENTRI

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema digitale istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con l’obiettivo di digitalizzare tutti gli adempimenti relativi alla gestione, movimentazione e trasporto dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento o recupero. Il sistema sostituisce progressivamente il precedente SISTRI e si basa su processi di digitalizzazione quali:

  • Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale, detto xFIR;
  • Registro cronologico digitale di carico e scarico;
  • Trasmissione telematica dei dati di movimentazione e trattamento;
  • Conservazione digitale a norma dei documenti.

L’obiettivo istituzionale del RENTRI è quello di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e compliance ambientale, allineando l’Italia agli standard comunitari in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti.

Obblighi operativi prima del Milleproroghe

Prima dell’entrata in vigore del Milleproroghe 2026, le principali scadenze per gli operatori obbligati includevano:

  • Iscrizione al RENTRI e prima fase di operatività già attiva;
  • Utilizzo obbligatorio del FIR digitale (xFIR) a decorrere dal 13 febbraio 2026;
  • Trasmissione dei dati digitali al RENTRI entro termini ben definiti;
  • Conservazione digitale delle informazioni secondo le modalità normative;
  • Sanzioni amministrative per la mancata o irregolare trasmissione dei dati al sistema.

Tutti questi adempimenti implicavano un adeguamento tecnologico e organizzativo significativo per le imprese coinvolte, che hanno dovuto strutturare sistemi interni per gestire digitalmente FIR, registri e trasmissioni.

Le novità principali del Decreto Milleproroghe 2026 sul RENTRI

Con l’entrata in vigore del Milleproroghe 2026, il quadro normativo di riferimento per il RENTRI è stato aggiornato introducendo proroghe rilevanti, soprattutto per quanto riguarda il passaggio al FIR digitale e l’applicazione delle sanzioni. Ecco le principali misure:

1. Doppio regime FIR fino al 15 settembre 2026

La disposizione più significativa riguarda l’obbligo di utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR). In base alla Legge di conversione del Milleproroghe 2026, fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati potranno continuare a utilizzare anche la versione cartacea del FIR, in alternativa a quella digitale.

In pratica, per oltre sei mesi successivi all’entrata in vigore del nuovo decreto, permane un doppio regime operativo:

  • Il FIR digitale resta il riferimento normativo principale;
  • Tuttavia, chi non è ancora pronto dal punto di vista tecnologico o organizzativo potrà continuare ad utilizzare il FIR cartaceo senza incorrere in sanzioni.

Questo regime transitorio è stato inteso dal legislatore come una misura di assestamento operativo, che tiene conto delle difficoltà tecniche incontrate da molte imprese nella piena implementazione del sistema RENTRI e dell’xFIR.

2. Differimento delle sanzioni al 15 settembre 2026

In coerenza con il regime transitorio del FIR, è stata differita anche l’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati digitali relativi al FIR al RENTRI. Fino al 15 settembre 2026, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa ambientale rispetto agli xFIR non scatterà, purché l’operatore rispetti le modalità alternative previste dal decreto.

Il differimento comprende anche:

  • le sanzioni legate alla trasmissione incompleta dei dati;
  • eventuali penalità correlate al mancato rispetto dei termini di invio.

Questo elemento è particolarmente importante per imprese che stanno completando l’adeguamento dei propri sistemi, poiché garantisce una maggiore flessibilità operativa senza esporsi immediatamente a sanzioni economiche.

3. Semplificazione del requisito di geolocalizzazione dei mezzi

Un ulteriore differimento riguarda la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, requisito che diventerà obbligatorio dal 30 giugno 2026 per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questa modifica offre alle imprese operanti nel trasporto dei rifiuti pericolosi una ulteriore finestra temporale per adeguare la flotta ai requisiti tecnici richiesti, alleggerendo temporaneamente gli oneri di conformità.

Implicazioni per l’azienda e per il business

Adeguamento tecnico

Per molte realtà aziendali, soprattutto quelle che si occupano di gestione rifiuti, costruzione, produzione o logistica, la digitalizzazione del flusso informativo verso il RENTRI rappresenta una trasformazione organizzativa e tecnologica sostanziale. Le modifiche introdotte dal Milleproroghe offrono una riduzione della pressione immediata delle scadenze, ma non annullano l’obbligo di conformità: il passaggio alla tracciabilità digitale resta una obbligazione normativa permanente.

Strategia operativa nel periodo transitorio

Dal punto di vista operativo puoi:

  • Pianificare l’implementazione del FIR digitale in modo graduale, sfruttando la possibilità di utilizzare ancora il modulo cartaceo fino a settembre;
  • Effettuare test di integrazione dei sistemi (ERP, software ambientali, servizi digitali) con il RENTRI senza rischio di sanzioni;
  • Formare il personale interno sulla gestione telematica dei dati, riducendo errori in fase di trasmissione;
  • Aggiornare processi e procedure interne per garantire la compliance normativa a regime.

Gestione del rischio e compliance

Anche se le sanzioni specifiche relative al FIR digitale sono differite, gli obblighi generali di iscrizione, tenuta del registro e trasmissione dei dati non vengono meno. È quindi fondamentale mantenere aggiornato l’inquadramento normativo dell’azienda e adottare soluzioni tecnologiche che consentano di rispettare tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina ambientale, compresi quelli già attivi e non oggetto di proroga.

Conclusioni

Con l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe 2026 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26), il legislatore italiano ha introdotto misure di flessibilità e differimenti che riducono temporaneamente la pressione delle scadenze normative legate al RENTRI, in particolare:

  1. Doppio regime di FIR fino al 15 settembre 2026;
  2. Differimento dell’applicazione delle sanzioni allo stesso termine;
  3. Rinvio del requisito di geolocalizzazione dei mezzi al 30 giugno 2026.

Queste modifiche rappresentano una risposta pragmatica alle criticità tecniche segnalate dal mondo produttivo e ambientale, offrendo alle imprese un margine temporale importante per adeguarsi alla digitalizzazione completa della tracciabilità dei rifiuti. Tuttavia, l’obbligo di conformità resta pienamente vigente e richiede un’adeguata strategia di transizione digitale e gestionale.

Per l’azienda è quindi essenziale cogliere questa opportunità per consolidare processi, migliorare sistemi e ridurre rischi di non conformità, in vista dell’entrata a regime delle disposizioni operative.